REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AREACONCILIA ADR

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento, conformato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, disciplina la procedura di Mediazione per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, nonché controversie transfrontaliere devolute ad Areaconcilia ADR Associazione Nazionale Conciliazione Arbitrato Mediazione (in seguito denominata “Organismo”) ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia nei D.M. n. 180/2010 e D.M. n.145/2011.
Il presente Regolamento è da intendersi applicabile ai procedimenti di Mediazione inerenti controversie che le parti vogliono risolvere cordialmente, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
Il Regolamento prevede le sedi ove può essere svolto il procedimento di conciliazione, derogabile solo su accordo delle parti per singoli atti della mediazione.
Il Regolamento prevede che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione d’imparzialità.
Il Regolamento prevede che il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza.
Il Regolamento prevede la sottoscrizione da ciascuna delle parti del procedimento della scheda di valutazione del servizio.
Il Regolamento prevede la possibilità di comune indicazione del Mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’Organismo.
Il Regolamento prevede che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, il Mediatore svolga l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo il verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D. Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, con successivo rilascio da parte dell’Organismo dell’attestato di conclusione del procedimento.
Il Regolamento prevede i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione in relazione alla specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Il Regolamento prevede che l’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.
Art. 2 – RESPONSABILE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
2.1 Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione è il Presidente dell’Associazione Areaconcilia ADR e il suo incarico ha durata sino a revoca o dimissioni.
Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione è il titolare delle funzioni disciplinate dagli artt. 8 e ss. Del D.lgs.28/2010, nonché dagli artt. 7 comma 6, 8 commi 2 e 3, e 12 D.M. n.145/2011.
In particolare il Responsabile dell’Organismo di Mediazione è tenuto al controllo sulla osservanza del codice etico da parte dei mediatori, cura la tenuta della scheda di valutazione del servizio ex art. 7, comma 5 lett. B del D.M. 145/2011 ed è responsabile del Registro degli affari di mediazione.
Art. 3 – REGISTRO DEI PROCEDIMENTI
3.1 L’Organismo istituisce il registro cartaceo e/o informatico ove annotare i procedimenti di mediazione provvedendo per ciascun affare alla numerazione progressiva in ragione d’anno ed in ordine cronologico, determinato dal deposito della istanza con l’indicazione anche dell’ora di ricezione, con indicazione dei dati identificativi delle parti, dell’oggetto della controversia, del valore della stessa, del nome del mediatore designato e l’indicazione dell’esito dello stesso. 3.2 E’ obbligo dell’Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di conclusione dell’iter di mediazione.
Art. 4 – SEGRETERIA
4.1 La Segreteria cura la tenuta del Registro dei procedimenti e forma il fascicolo cartaceo e informatico per ogni procedimento di mediazione, contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti.
4.2 La Segreteria : a) verifica la conformità della domanda di Mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento; b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento; c) annota la domanda nell’apposito registro; d) provvede ad inviare in una forma comprovante l’avvenuta ricezione le comunicazioni alle parti.
4.3 Le comunicazioni indirizzate alla parte istante contengono : a) il nominativo del Mediatore designato; b) la data e il luogo dell’incontro di Mediazione, con la precisazione che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e
che potrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); c) le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010; d) l’ invito a trasmettere l’accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; e) l’avvertimento che in caso di mancata partecipazione di entrambe le parti all’incontro, la procedura sarà archiviata.
4.4 Le comunicazioni indirizzate alla parte convenuta contengono : a) la comunicazione di avvenuto deposito della domanda di mediazione, anche con allegazione di copia della stessa; b) la informativa sulle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010; c) il nominativo del Mediatore designato; d) la data e il luogo dell’incontro di mediazione, con la precisazione che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell’abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); e) l’invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell’incontro la propria adesione; f) l’accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; g) l’avvertimento che il Mediatore svolgerà l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e redigerà il verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D. Lgv. 4 marzo 2010 n. 28; h) L’avvertimento che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile ed inoltre condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del D. Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio, ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del D. Lgv. 4 marzo 2010 n. 28.
4.5 Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, hanno l’obbligo di riservatezza, non possono entrare nel merito della controversia nè svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
Art. 5 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
5.1 Le parti di una lite che intendano avvalersi della procedura di mediazione possono farlo, previo pagamento dei diritti stabiliti dal tariffario, mediante deposito dell’istanza corredata da relativa ricevuta di versamento presso la sede dell’Organismo:
a) consegnandola personalmente presso la segreteria;
b) inviando una richiesta scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (scelta consigliata);
c) per via telematica a mezzo comunicazione e-mail, ovvero posta certificata, utilizzando l’indirizzo e-mail reperibile sul sito dell’ Organismo www.areaconcilia.com.
d) inviando una richiesta scritta a mezzo fax.
La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma online e pubblicata sul sito www.areaconcilia.com, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo.
5.2 Per le istanze di cui ai precedenti punti c) e d) l’originale della richiesta dovrà essere consegnato al mediatore in occasione del primo incontro.
5.3 La parte che avvia la procedura qualifica la natura e il valore della controversia, che Areaconcilia può rettificare tenuto conto delle circostanze del caso.
5.4 La domanda deve contenere:
a) Il nome dell’Organismo di Mediazione;
b) Le generalità del richiedente con i recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale;
c) Le generalità ed indirizzo della parte invitata alla conciliazione;
d) Le generalità ed indirizzi di eventuali rappresentanti e/o consulenti delle parti cui effettuare le comunicazioni, con apposita delega ad conciliandum;
e) La descrizione del motivo del contendere con una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa;
f) L’indicazione del valore della lite; Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, l’Organismo decide il valore di riferimento, in base a criteri di equità, e lo comunica alle parti, sino al limite di €. 250.000,00. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo delle indennità è dovuto secondo lo scaglione di riferimento.
g) I documenti che la parte istante ritiene utile allegare.
5.5 In seguito alla presentazione della domanda di mediazione, Areaconcilia designa un mediatore con le modalità di cui al successivo articolo 7 e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Tale termine si intende ordinatorio e derogabile e potrebbe non essere rispettato per motivi organizzativi dell’Organismo.
5.6 La segreteria dell’Organismo provvederà alle comunicazioni di cui al precedente art. 4 ed esse saranno effettuate in base alle informazioni fornite dalle parti, che saranno pienamente ed esclusivamente responsabili di ogni errore od omissione che possa impedire o rendere irrituale la comunicazione stessa. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
5.7 La mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza.
In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
5.8 L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
5.9 La procedura di mediazione si considera instaurata al momento del deposito della domanda o dal termine fissato dal giudice per il menzionato deposito.
Nel caso in cui una domanda relativa alla stessa controversia risulti essere già stata proposta davanti ad un altro organismo di conciliazione, la mediazione si svolgerà davanti a quest’ultimo, salvo diversi accordi delle parti o fra gli Organismi. Restano fermi gli effetti interruttivi di prescrizioni e decadenze nonché eventuali oneri dovuti all’Organismo.
Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all’ora di ricezione della stessa, come annotata nel Registro dei procedimenti.
Art. 6 – LUOGO DELLA MEDIAZIONE
6.1 La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell’organismo.
Art. 7 – NOMINA DEL MEDIATORE
7.1 Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.areaconcilia.com
7.2 I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.I. 180/2010 modificato con D.I. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
7.3 L’Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 c. 3 lett. b del D.I. 145/11.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza della presenza dei mediatori-tirocinianti che presenzieranno alla procedura facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
7.4 L’Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
7.5 Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3 c. 1 lettera b del D.I. 145/11, secondo cui, nel regolamento di procedura devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta.
A tal fine il responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categoria di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica; tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del gradi di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc.).
7.6 Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita e appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismo di controversia che presenta profili di alta difficoltà ( sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
7.7 L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. 7.8 Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano in modo concorde un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
7.9 Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.
7.10 Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione di indipendenza e imparzialità con esplicito
riferimento al Codice Europeo di condotta per i mediatori.
7.11 Il mediatore nominato svolge l’attività di mediazione nel rispetto delle norme del Codice Etico sottoscritto per accettazione al momento della sua iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’Organismo Areaconcilia ADR.
7.12 Il mediatore, nell’ambito della procedura per cui è incaricato, non agisce in alcun modo per conto od in nome dell’Organismo.
Art. 8 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
8.1 Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia.
La partecipazione per il tramite di rappresentante è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
8.2 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Art. 9 – INCONTRO DI MEDIAZIONE E SUA CONCLUSIONE
9.1 Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 28/2010.
9.2 Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
9.3 Il mediatore può aggiornare la procedura di Mediazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, agevolando in tal modo la risoluzione amichevole della controversia.
9.4 Durante l’incontro di Mediazione non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
9.5 All’esito dell’incontro di Mediazione, se le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/2010, redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
9.6 Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
9.7 L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 9.8 Solo se espressamente richiesto dalle parti, il mediatore può formulare una proposta di
conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. In caso di formulazione della
proposta, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010, la stessa è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ritiene rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
9.9 In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.lgs 28/2010.
9.10 Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.
Ove sia stato richiesto dalle parti o dove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale darà anche atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti
Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione o la impossibilità di sottoscrivere.
9.11 L’originale del verbale redatto durante l’incontro di mediazione è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta, previa verifica della corresponsione della indennità.
9.12 In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di conciliazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione. 9.13 Ove l’incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, verrà rilasciata, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di mancata adesione al procedimento della parte invitata.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo il verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D. Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, con successivo rilascio da parte dell’Organismo dell’attestato di conclusione del procedimento. 9.14 Al termine del procedimento di Mediazione, ad ogni parte del procedimento verrà consegnata idonea scheda valutativa del servizio, il cui modello è allegato al presente Regolamento. Copia della scheda, compilata e sottoscritta dalle parti, sarà trasmessa al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione, istituito presso il Ministero di Giustizia.
Art. 10 – EFFICACIA ESECUTIVA DEL VERBALE DI ACCORDO
10.1 Ad istanza di parte, i verbali di conciliazione saranno depositati unitamente all’istanza di omologazione presso la cancelleria del Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l’Organismo. Il verbale omologato acquista efficacia esecutiva.
10.2 Il Presidente del Tribunale a mezzo della cancelleria trasmette al Responsabile dell’Organismo di mediazione copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi tramite l’organismo.
10.3 Presso l’Organismo è istituito un registro dei verbali di intervenuta conciliazione, numerati e con l’annotazione della intervenuta omologazione.
Art. 11 – RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI
11.1 Il mediatore è obbligato ad astenersi dall’accettare incarichi professionali in favore di ciascuna delle parti in procedimenti connessi con la lite che costituisce oggetto della procedura di mediazione od in altre procedure per un periodo di anni tre decorrenti dalla conclusione della procedura di mediazione.
Art. 12 – COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE E SUA SOSTITUZIONE
12.1 Il mediatore nominato comunica prontamente per iscritto all’Organismo ed alle parti la propria accettazione dell’incarico, la contestuale dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all’art. 14 comma 2 lettera a) del D. lgs n. 28/2010, la specifica competenza professionale relativa all’affare di mediazione affidatogli, ed espressamente richiamare il Codice Etico allegato al presente Regolamento.
12.2 Il mediatore deve comunicare all’Organismo e alle parti l’esistenza di circostanze che potrebbero essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della mediazione e/o l’esistenza di qualsiasi legittimo impedimento che gli impedisca di assumere e/o proseguire l’incarico conferitogli.
12.3 Nel caso in cui siano le parti a scegliere il mediatore, a quello prescelto verrà annotata nell’elenco l’assegnazione della vertenza.
12.4 Accettato l’incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La rinuncia deve essere comunicata a mezzo raccomandata all’ Organismo e alle parti.
12.5 L’Organismo, valutati i motivi segnalati, potrà decidere di sostituire il mediatore comunicandolo alle parti entro 15 giorni dalla segnalazione.
12.6 Il mediatore può essere ricusato dalle parti ai sensi di legge. L’istanza di ricusazione dovrà essere diretta all’Organismo e depositata presso la segreteria dello stesso entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione di nomina o dalla sopravvenuta conoscenza delle cause di ricusazione.
12.7 Il Responsabile dell’Organismo si pronuncerà sull’istanza, entro e non oltre gg. 20 dal deposito.
Art. 13 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI. NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI
13.1 Requisito necessario per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori é la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò
qualificante, tenuto con i criteri e secondo le modalità previsti per legge.
In ogni caso l’iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’Organismo.
13.2 I mediatori iscritti nell’Elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento con cadenza almeno biennale, come previsto per legge.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
13.3 Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/2010, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Organismo.
13.4 L’Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, rispettino il Codice Etico sottoscritto al momento dell’iscrizione, costituendo ciò i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dell’Organismo.
13.5 Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
13.6 E’ fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio.
13.7 I mediatori non possono percepire compensi direttamente dalle parti.
13.8 Il mediatore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità.
13.9 Il mediatore deve assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza.
13.10 Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle.
13.11 Il mediatore acconsente ad essere affiancato da uno o più mediatori auditori quale figura necessaria e funzionale all’aggiornamento continuo che l’Organismo di mediazione offre ai propri mediatori od ai mediatori provenienti da altri organismi che ne facciano richiesta.
Art. 14 – RISERVATEZZA, SEGRETO PROFESSIONALE E INUTILIZZABILITA’ DELLE INFORMAZIONI
14.1 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art. 2 del D.I.
145/2011
14.2 Il mediatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso espresso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
14.3 Le parti ed ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni o le circostanze che sono espresse durante gli incontri di mediazione.
14.4 Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
14.5 La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui:
. tutte le parti vi consentano;
. il mediatore sia obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
. il mediatore ritenga ragionevolmente che esista pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza viene applicata;
. il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza viene applicata.
14.6 Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
14.7 E’ fatto divieto al mediatore anche di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti del procedimento ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale.
14.8 Restano salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/07 così come modificato dall’art.22 D. Lgs. 28/2010.
Art. 15 – TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI
15.1 L’Organismo consente lo svolgimento del tirocinio assistito da parte dei mediatori a norma dell’art. 4, comma 3, lett.b) del D.M. 180/2010 come mod. dal D.M. 145/2011, affinchè questi ultimi acquisiscano una specifica formazione ed aggiornamento.
15.2 Il tirocinio è consentito a tutti i mediatori che ne facciano richiesta, anche provenienti da altri Organismi, previa verifica dei requisiti di cui all’art.13.1 del presente Regolamento.
15.3 Il tirocinio è gratuito ed il mediatore auditore non percepisce alcun compenso.
15.4 Il mediatore auditore è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione ed in generale è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui del presente regolamento ed in particolare degli artt. 14 e 16 ivi contenuti, nonché all’osservanza del Codice Etico ed in generale delle norme e dei principi stabiliti nel D.Lgs. n. 28/2010 e Regolamenti successivi.
Art. 16 – OBBLIGO DI PRIVACY PER LE PARTI DEL PROCEDIMENTO
16.1 Le parti non possono diffondere gli atti e le informazioni relative al procedimento. In particolare non possono diffondere:
a) qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti, a meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti indipendentemente dalla procedura di mediazione;
b) qualsiasi documento relativo alla proposta del mediatore, o le sue proposte verbali per tentare la mediazione;
c) le proposte di transazione;
d) i fatti narrati nel corso della procedura.
16.2 L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato al procedimento di mediazione o che si è formato durante il procedimento medesimo.
ART. 17- RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
17.1 E’ di competenza esclusiva delle parti:
– l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
– le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
– l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare
riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare 12
l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
– l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
– la determinazione del valore della controversia;
– la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
– le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
ART. 18 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
18.1 Fermo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 D. Lgs. 28/2010, il presente Regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di Mediazione, che il Responsabile dell’Organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del Registro degli affari di Mediazione, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata.
18.2 Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
Art. 19 – COSTI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
19.1 L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione
19.2 Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un importo di €. 40,00 oltre IVA come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di Mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione.
19.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A del D. Lgs. 28/2010 e riportato nella Tabella Indennità allegata al presente regolamento .
19.4 L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della predetta Tabella Indennità:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del D. lgs. 28/2010 è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento 19.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
19.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
19.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
19.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
19.9 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
19.10 Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.
19.11 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
19.12 Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
19.13 Le indennità sono stabilite dall’Organismo a norma del D. Lgs. 28/2010
19.14 Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A del D. Lgs. 28/2010 e riportato nella Tabella Indennità allegata al presente regolamento, sono derogabili.
Art. 20 – COSTI ED INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI. GRATUITO PATROCINIO 20.1 Quando la Mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 – la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo.
A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
20.2 Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nei commi precedenti, deve svolgere la prestazione gratuitamente.
20.3 Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 21 – REGISTRO AMMISSIONI AL GRATUITO PATROCINIO
21.1 L’Organismo tiene un registro, anche informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio.
Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.
Art. 22 – RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO E DEL MEDIATORE
22.1 L’Organismo, il mediatore, i loro assistenti e/o collaboratori non sono responsabili di atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della procedura di Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.
22.2 L’Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 8 del d.lgs n. 28/2010 e dell’art. 2 del presente regolamento, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. 22.3 Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 8 , comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione e del nome del mediatore.
ART. 23 – REGOLE FINALI E RINVIO
23.1 In caso di cancellazione dell’Organismo Areaconcilia dal registro di cui all’art. 16 D.Lgs. 28/2010, i procedimenti in corso proseguono presso un Organismo di mediazione
scelto concordemente dalle parti.
23.2 In mancanza di accordo tra le parti il responsabile dell’Organismo di mediazione sospeso o cancellato trasmette entro trenta giorni il rendiconto dei procedimenti in corso ad altro Organismo di mediazione iscritto nel registro.
23.3 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi di incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e i principi stabiliti nel D.Lgs. n. 28/2010, nel D.M. n. 180/2010, nel D. M. n. 145/2011 e eventuali successive modificazioni o integrazioni.
Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
24.1 Il presente Regolamento con i suoi relativi allegati è immediatamente in vigore.
24.2 Il Regolamento e/o i suoi allegati possono essere modificati dall’Organismo Areaconcilia e tali modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
Allegati:
A) Tabella Indennità
B) Codice Etico
C) Modello Scheda per la valutazione del servizio