Che cosa è la mediazione civile

La mediazione è lo strumento alternativo della risoluzione delle controversie civili sorte tra due o più persone.
Prima di rivolgersi al Tribunale ordinario la parte può liberamente decidere di attivare il procedimento di mediazione.
In taluni casi espressamente indicati dal Legislatore, la parte deve necessariamente attivare il procedimento di mediazione prima di potersi rivolgere al Tribunale ordinario.La mediazione viene svolta alla presenza del mediatore “terzo” imparziale, che ha il compito specifico di ricercare un accordo amichevole fra le parti o formulare una proposta per la risoluzione della controversia.
Le parti in lite hanno l’opportunità, attraverso la mediazione, di tentare un componimento bonario con notevoli benefici sia economici che di tempo e con risultati che potrebbero soddisfare maggiormente le proprie esigenze od i propri desideri.

Le materie per le quali è obbligatorio attivare preliminarmente il procedimento di mediazione sono:

Il condominio consiste nella comproprietà sulle parti comuni degli edifici che sono composti da più unità immobiliari.
Il diritto reale è un diritto che conferisce un potere assoluto ed immediato su una cosa.I diritti reali si suddividono in diritti reali di godimento, quale corrispettivo dei cosiddetti diritti reali di godimento su cosa altrui (o diritti reali minori), e diritti reali di garanzia.
Il diritto reale di godimento per antonomasia è la proprietà, quelli di garanzia sono il pegno e l’ipoteca. Quelli su cosa altrui sono l’uso, l’usufrutto, enfiteusi, superficie, abitazione e servitù.
La successione a causa di morte è un istituto giuridico dell’ordinamento italiano che si verifica quando un patrimonio o comunque un insieme di beni e/o diritti sia rimasto privo di titolare per effetto della sua morte
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione . Relativamente ai contratti assicurativi restano però escluse le cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti.
Il patto di famiglia è il contratto tipico, ossia disciplinato nei suoi contenuti dalla legge con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più tra i suoi discendenti.
La locazione, in diritto, costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l’utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo.
Il comodato (da non confondere con il prestito), è il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodatario) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.
é il contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) concede ad un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda oppure un ramo di essa, dietro corrispettivo di un canone (art. 2562 cod.civ.).
Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Per gli illeciti derivanti da responsabilità medica o sanitaria è richiesta obbligatoriamente la mediazione prima di instaurare un contenzioso.
é obbligatoria la mediazione per le richieste di risarcimento danni derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Economico

I costi del procedimento sono ridotti, rispetto a quelli della giustizia ordinaria

Celere

La procedura non può
durare più di 3 mesi ed è svolta senza complesse formalità procedurali

Efficace

L’ accordo di conciliazione ha valore di contratto ed è quindi vincolante tra le parti che lo sottoscrivono e può divenire titolo esecutivo

Semplice

Per avviare la procedura è sufficiente compilare un modulo e trasmetterlo all’Organismo di Mediazione
Ricevuta l’istanza di conciliazione, l’organismo designa il mediatore che in base all’oggetto della domanda, risulti più idoneo a risolvere la specifica controversia anche in relazione alla specifica area di competenza professionale .
Le parti hanno la possibilità di scegliere di comune accordo ed indicare il mediatore tra quelli accreditati presso l’organismo adito.
L’organismo fissa il primo incontro tra le parti, dinanzi al mediatore entro 15 giorni dal deposito della domanda. Le parti dovranno essere assistite dal proprio legale nel caso di mediazione obbligatoria.
L’organismo invia tempestiva comunicazione della domanda con la data del primo incontro all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione.
In caso di mancata partecipazione di una delle parti senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio.
La procedura di mediazione si svolge senza specifiche formalità.
Il mediatore accoglie le parti e gli eventuali avvocati chiarendo il suo ruolo di terzo imparziale e neutrale nonché le finalità e lo svolgimento del procedimento conciliativo.
Le parti espongono il fatto e le proprie richieste al mediatore sia congiuntamente che singolarmente ovvero in sessioni separate.
Le informazioni esposte al mediatore durante le sessioni private sono e rimangono confidenziali e non sono rivelate alla controparte salva autorizzazione sottoscritta.
In caso di accordo, il mediatore forma processo verbale a cui va allegato il testo dell’accordo.
Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti.
L’accordo sottoscritto è su istanza di parte omologato dal giudice del circondario dove ha sede l’organismo e acquista in tal modo efficacia esecutiva.
In caso di mancato accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione di propria iniziativa e/o su richiesta concorde di entrambe le parti.
La proposta è comunicata per iscritto alle parti, le quali hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla.
Il silenzio delle parti vale come rifiuto della proposta.
A seguito di fallimento della conciliazione, il mediatore forma processo verbale con o senza l’indicazione della proposta a seconda se essa sia stata formulata o meno.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, ovvero nei casi in cui il tentativo di conciliazione sia obbligatorio, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo il verbale di mancata partecipazione e del mancato accordo, con successivo rilascio da parte dell’organismo, dell’attestato di conclusione del procedimento, utile ai fini dell’eventuale successivo giudizio da proporsi dinanzi il Tribunale competente.